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Al contrario di quanto si possa pensare la domanda non è affatto banale. Comunemente, infatti, si confonde la promessa di matrimonio con la pubblicazione. Ebbene, dal punto di vista giuridico non vi è questo tipo di coincidenza. Tali istituti occupano posizioni diverse all’interno del codice civile e ciò solo ci fa intendere che svolgono funzioni anch’esse diverse. Nonostante tutto però, accade spesso che, con l’espressione promessa di matrimonio, ci si riferisca alla pubblicazione quest’ultima formalità preliminare al matrimonio.

Da un punto di vista giuridico, dunque, la promessa di matrimonio è un istituto disciplinato dagli articoli 79, 80 ed 81 del codice civile. Essa consiste in un impegno, solitamente identificato con il fidanzamento ufficiale.

La promessa di matrimonio, tecnicamente intesa, sussiste ogni qualvolta vi sia una dichiarazione espressa oppure tacita, normalmente resa pubblica nell’ambito familiare e/o della parentela, volta a manifestare l’intenzione di “fare sul serio” e quindi di avere come obiettivo il matrimonio. Secondo quanto stabilito dagli artt. 79 ed 81 del codice civile può essere fatta sia per atto pubblico che per scrittura privata, oppure potrebbe perfino risultare dalla richiesta della pubblicazione e non obbliga a contrarre il promesso matrimonio ma può comportare altre conseguenze.

La promessa, infatti, obbliga colui il quale la compie a risarcire il danno causato all’altra parte, ad esempio per le spese fatte oppure per le obbligazioni assunte laddove, senza un giustificato motivo, si rifiuti di eseguirla. Lo stesso dicasi nel caso in cui la colpa di uno dei due promittenti generi un giustificato motivo di rifiuto nell’altro.

Infine si deve sottolineare anche un altro importante aspetto, forse non molto conosciuto e cioè che l’art. 80 del codice civile prevede, nel caso in cui il promesso matrimonio non venga contratto, la possibilità di richiedere la restituzione dei doni fatti a causa della promessa stessa purché entro l’anno dal giorno del rifiuto a contrarre matrimonio o dalla morte di uno dei due promessi sposi. Per quanto riguarda poi i documenti devo chiarire che non ve ne sono di necessari poiché la promessa può essere fatta anche nelle forme della scrittura privata.